trasferimento all'estero (Lavoro all'estero)

Inviato da ontoteologia @, venerdì, agosto 17, 2012, 23:00 (4279 giorni fa) @ kairos25
modificato da ontoteologia, venerdì, agosto 17, 2012, 23:04

Credo che la sola possibilità sia quella di un'aspettativa. Essendo precario, non mi sono mai interessato ad altre modalità che non fossero quelle di lasciar tutto e partire definitivamente.


Prova a leggere qui: http://www.orizzontescuola.it/permessi_aspettative_congedi

Aspettativa non retribuita detta anno sabbatico : docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico) della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni ( compreso il primo decennio) cfr comma 14 art. 26. legge n. 448 del 23.12.1998. I docenti con contratto a tempo determinato non usufruiscono dell'anno sabbatico. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.La richiesta di fruizione del periodo di assenza, avanzata dal docente, è sottratta all'apprezzamento discrezionale del dirigente scolastico. L'aspettativa non retribuita non può essere oggetto di frazionamento, così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore ad un anno scolastico, (dall'1.9 al 31.8) esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione. ( cfr C.M. 28.3.2000 n. 96 prot. N. 48760).I docenti che richiedono l'aspettativa non retribuita non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta ( nota ministeriale 6.3.2000 prot. 7574).

Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio: l'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U., approvato con DPR n. 3 del 10.1.1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. (comma 1 art. 18 CCNL 24.7.2003). Il docente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del DPR n. 297 del 1994 (comma 2 art. 18). Il docente è collocato in aspettativa a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa (comma 3 art. 18). L'aspettativa per motivi di famiglia legittima l'assenza dal servizio solo quando sia preventivamente accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il docente ad allontanarsi dal servizio. Il dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell'istanza. Perché si formi il silenzio rifiuto, nei confronti del quale è possibile esperire ricorso avanti al giudice del lavoro, è necessaria la messa in mora dell'amministrazione, mediante diffida a provvedere entro un certo limite, notificata con ufficiale giudiziario. Per l'aspettativa per motivi di studio e di ricerca si richiama la C.M. n. 301 del 1996 con la quale è stato chiarito che nell'espressione motivi di studio e di ricerca deve essere compresa qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività di istituto, della preparazione professionale del docente. L'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi spezzettati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal docente. Nel suddetto periodo tutte le aspettative fruite per motivi di famiglia, studio e ricerca si sommano agli effetti della determinazione della durata massima dell'aspettativa anche se intervallate da un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Se alla scadenza del periodo massimo di aspettativa il docente non si presenta in servizio deve essere considerato assente ingiustificato. Il docente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia interrompe l'anzianità di servizio, pertanto non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché ai fini del compimento del periodo di prova o dell'anno di formazione, della maturazione delle ferie e delle festività soppresse. I periodi di aspettativa per motivi di famiglia se successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a domanda, dagli interessati. Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.

Aspettativa per destinazione all'estero del coniuge: il docente il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. L'aspettativa spetta di diritto, può durare per tutto il periodo di servizio all'estero dell'altro coniuge ed è senza retribuzione (legge 11.2.1980, n. 26 e legge 25.6.1985, n. 333).

Aspettativa per missioni cattoliche : due anni senza alcuna retribuzione, solo per gli insegnanti della scuola elementare (Legge 2.12.1928, n. 2687).

Aspettativa per mandato parlamentare nazionale, europeo, regionale: per tutto il periodo del mandato, senza assegni, essi, ai sensi della C.M. 10.2.1994 n. 40, possono fruire dell'indennità parlamentare o regionale ovvero optare per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza (art. 68 D. L.vo 30.3.2001, n. 165).

Aspettativa componenti commissioni regionali di controllo (CO.RE.CO.) Legge 142/'90: per il periodo del mandato, senza alcun trattamento economico.

Aspettativa amministratori enti locali : per il periodo del mandato, senza alcuna retribuzione. (articoli 2 e 4 Legge 27.12.1985, n. 816, D.L.vo 18.1.1993 n. 8 convertito in Legge 19.3.1993, n. 68). Per i riflessi contributivi dei periodi trascorsi in aspettativa non retribuita dagli amministratori locali art. 26 della legge 3.8.1999 n. 265, si veda la nota INPDAP prot. N. 839/S del 16.2.2000).

Aspettativa per i candidati al Parlamento Europeo per campagna elettorale: per il periodo della campagna elettorale fino al giorno del voto, senza alcun retribuzione (art. 52, Legge 24.1.1979, n. 18).

Aspettativa per contrattisti e assegnisti: per il periodo contrattuale, senza alcuna retribuzione. (art. 25, ultimo comma DPR 11.7.1980 n. 382).

Aspettativa per il personale tossicodipendente: per tutto il periodo del trattamento riabilitativo e comunque non oltre il triennio senza alcuna retribuzione (art. 99 legge 162 del 26.6.1990).

Aspettativa per servizio di leva o equiparati: per tutto il periodo del servizio, senza alcuna retribuzione (art. 67, DPR 10.1.197, n. 3).

Aspettative per richiamo alle armi: per il periodo di richiamo eccedenti i primi due mesi, con retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare (art. 454, comma 1 D.L.vo 16.4.1994, n. 297).

Aspettativa dei volontari con contratto di cooperazione allo sviluppo: per tutta la durata del contratto di cooperazione, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49 art. 32, modificata dalla legge 288/91). Il contratto di cooperazione non può avere durata superiore a due anni.

Aspettativa per coniuge con contratto di cooperazione allo sviluppo come volontario: massimo 2 anni, nessuna retribuzione (Legge 26.2.1987 n. 49).


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