Regole per le supplenze (Insegnamento Lingua Italiana)
Salve a tutti, vi spiego il mio problema faccio supplenza a un individuo che ha avuto l'incarico annuale per un dato insegnamento (scuola media) e che fa lezione solo il lunedì e il mercoledì.
Quindi il titolare manda vari certificati per malattia solo per coprirsi dal lunedi al mercoledì e il giovedì è come se rientrasse in servizio ma non rientra in servizio fisicamente
Il problema nascerà l'8 dicembre che è un mercoledì ma festivo e il titolare assente non manderà mai un certificato medico che lo copra lunedi martedì e mercoledì, ma lo manderà solo per il lunedi, cosicché io che sono supplente in carico ad oggi perderò l'incarico in quanto (così mi hanno detto) c'è un'interruzione dell'assenza dovuta alla festività (mercoledì 8 dicembre) e poi giorno 9 dicembre è come se questo tizio rientrasse in servizio. Quindi io verrò licenziato, si dovrà riscorrere la graduatoria d'istituto e qualcuno prima di me magari accetta stavolta.
Ma il Miur il 6-08-2010 ha pubbicato una nota che dice nelle disposizioni particolari:
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri,
senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero
da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a
quello di scadenza del precedente contratto.
Ma non è questo il mio caso> l'interruzione è dovuta alla festività e giorni liberi dall'insegnamento del titolare.
Vi è anche un decreto ministeriale del 2007 che dice:
Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua
un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da
giorno libero dallinsegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene
prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno
successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato
da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in
servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la
ripresa delle lezioni.
Ma quindi non dovrei rimanere io per continuità didattica cioè per non fare confondere i ragazzini>
Poi quando tornerà il titolare io andrò via ma per ora non sarebbe più giusto che rimanessi io in carica>
E inoltre le leggi da me riportate non dicono proprio questo>
Se c'è qualcuno che sa veramente qualcosa in merito gradirei sapere a chi devo rivolgermi per fare valere i miei diritti e proteggere quelli di ragazzini di 11 anni che hanno diritto all'istruzione, non al valzer degli insegnanti.
Mi piacerebbe parare inoltre con il ministro Gelmini e vedere lei cosa ne pensa di tutto ciò. Perché se parliamo tanto di qualità dell'istruzione vorrei sapere lei cosa ne pensa.
Scusatemi per lo sfogo ma non so più a chi rivolgermi (Sindacati non possono fare niente così mi hanno detto).
Vi ringrazio.
Argomento completo:
- Regole per le supplenze -
insegnante,
2010-11-05, 18:48
- Regole per le supplenze - grazia, 2010-11-06, 13:38
- Regole per le supplenze - Lela, 2010-11-06, 14:36