Regole per le supplenze (Insegnamento Lingua Italiana)
» Salve a tutti, vi spiego il mio problema faccio supplenza a un individuo
» che ha avuto l'incarico annuale per un dato insegnamento (scuola media) e
» che fa lezione solo il lunedì e il mercoledì.
» Quindi il titolare manda vari certificati per malattia solo per coprirsi
» dal lunedi al mercoledì e il giovedì è come se rientrasse in servizio ma
» non rientra in servizio fisicamente
» Il problema nascerà l'8 dicembre che è un mercoledì ma festivo e il
» titolare assente non manderà mai un certificato medico che lo copra lunedi
» martedì e mercoledì, ma lo manderà solo per il lunedi, cosicché io che sono
» supplente in carico ad oggi perderò l'incarico in quanto (così mi hanno
» detto) c'è un'interruzione dell'assenza dovuta alla festività (mercoledì 8
» dicembre) e poi giorno 9 dicembre è come se questo tizio rientrasse in
» servizio. Quindi io verrò licenziato, si dovrà riscorrere la graduatoria
» d'istituto e qualcuno prima di me magari accetta stavolta.
» Ma il Miur il 6-08-2010 ha pubbicato una nota che dice nelle disposizioni
» particolari:
»
» Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
» altri,
»
» senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno
» libero, ovvero
»
» da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene
» prorogata nei
»
» riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno
» successivo a
»
» quello di scadenza del precedente contratto.
»
» Ma non è questo il mio caso> l'interruzione è dovuta alla festività e
» giorni liberi dall'insegnamento del titolare.
»
» Vi è anche un decreto ministeriale del 2007 che dice:
»
» Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del
» titolare ne consegua
» un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da
» giorno festivo o da
» giorno libero dallinsegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza
» temporanea viene
» prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere
» dal giorno
» successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
» 5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua
» un altro intervallato
» da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del
» supplente già in
» servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di
» effettivo servizio dopo la
» ripresa delle lezioni.
»
» Ma quindi non dovrei rimanere io per continuità didattica cioè per non
» fare confondere i ragazzini>
» Poi quando tornerà il titolare io andrò via ma per ora non sarebbe più
» giusto che rimanessi io in carica>
» E inoltre le leggi da me riportate non dicono proprio questo>
» Se c'è qualcuno che sa veramente qualcosa in merito gradirei sapere a chi
» devo rivolgermi per fare valere i miei diritti e proteggere quelli di
» ragazzini di 11 anni che hanno diritto all'istruzione, non al valzer degli
» insegnanti.
» Mi piacerebbe parare inoltre con il ministro Gelmini e vedere lei cosa ne
» pensa di tutto ciò. Perché se parliamo tanto di qualità dell'istruzione
» vorrei sapere lei cosa ne pensa.
» Scusatemi per lo sfogo ma non so più a chi rivolgermi (Sindacati non
» possono fare niente così mi hanno detto).
» Vi ringrazio.
Le note che hai scritto sono proprio quelle che fanno al caso tuo. Non è vero che i sindacati non possono fare niente. Se qualche sindacalista ti ha detto così, cambia sindacato, rivolgiti ad un altro.
Argomento completo:
- Regole per le supplenze -
insegnante,
2010-11-05, 18:48
- Regole per le supplenze - grazia, 2010-11-06, 13:38
- Regole per le supplenze - Lela, 2010-11-06, 14:36